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  • 11/06/2025
https://www.pupia.tv - Roma - Rimpatrio irergolari - Audizioni - Prof. Mario Esposito, Università del Salento, - Prefetto Rosanna Rabuano - COM(2025) 101 final
La Commissione Politiche Ue ha svolto le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/comunitaria del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/comunitaria del Consiglio e la decisione 2004/191/comunitaria del Consiglio:
Ore 8.40 Mario Esposito, professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università del Salento
Ore 9 Prefetta Rosanna Rabuano, Capo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. (11.06.25)

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Trascrizione
00:00Il circuito all'ordine del giorno reca l'audizione informale del professor Mario Esposito, ordinario
00:08di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, nell'ambito dell'esame e fine
00:13della verifica della conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento
00:17del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio
00:22dei cittadini in presi terzi di cui soggiorno nell'Unione irregolare, capo dalla direttiva
00:272008-115 del Parlamento europeo e del Consiglio e altre direttive.
00:36Prendo atto quindi che non vi sono obiezioni nel circuito dell'attivazione, nel circuito
00:45chiuso della Camera dei Deputati, saluto il professore e gli cedo quindi la parola per
00:52di 10 minuti, non puoi dare la parola a eventuali interventi.
00:58Grazie, vi ringrazio molto per questo lusiniero invito.
01:04Il punto di maggior attenzione, in pari di vostra competenza, c'è la valutazione in termini
01:11di conformità al principio di sussidiarietà di questa proposta di regolamento sulla quale
01:16il regolamento medesimo si intrattiene, seppure brevemente, nella parte di relazione, sappiamo
01:24perfettamente che non è competenza esclusiva dell'Unione europea quella della disciplina
01:29dell'immigrazione e nello stesso tempo c'è stata la pressione della necessità di uniformare
01:36le procedure, in generale la gestione della migrazione e tra l'altro anche il rimpatrio
01:45dei cittadini perché lo spazio europeo di circolazione rende naturalmente l'ingresso
01:51nel territorio europeo poi un accesso che riguarda tutti gli altri paesi, ma il tema è estremamente
01:58noto. Devo dire che a una considerazione complessiva il regolamento mi pare conforme al principio
02:08di sussidiarietà nella misura in cui i presupposti enunciati per fare luogo a un regolamento sono
02:17presupposti ragionevolmente condivisibili, in particolare la esigenza di evitare che vengano
02:25raddoppiate le procedure del rimpatrio in particolare in questo caso. Certo c'è da
02:34sottolineare che in questa fattispecie l'Unione europea ha scelto di procedere, di passare
02:38dalla direttiva al regolamento per cui da una normativa che pone obiettivi, sapete meglio
02:44di me, e che poi richiede un'attuazione da parte dei singoli stati, in questo caso una
02:48normativa direttamente precettiva. Sotto questo aspetto se posso permettermi un suggerimento,
02:54quando l'Unione europea sceglie di utilizzare il regolamento sarebbe auspicabile che utilizzasse
03:02il regolamento detto in maniera estremamente eroza e sostitutivo della legge, allora sarebbe
03:08auspicabile che il testo normativo fosse un testo sufficientemente preciso e determinato
03:14per evitare quelle ambiguità che poi si trasformano inevitabilmente in uno spostamento in sede giudiziaria
03:22di una faticosa operazione di individuazione dell'effettiva volontà dispositiva dell'Unione
03:27con un coinvolgimento della Corte di Giustizia o adesso sappiamo anche di recente la Corte
03:34Costituzionale ha richiamato a sé una competenza sotto questo profilo perché ricordiamoci che
03:39il regolamento non può essere neanche riprodotto dalla legge, pertanto c'è un problema molto
03:44serio che andrebbe posto a mio avviso alle istituzioni europee di confezionare un, se sceglie
03:51il regolamento, un testo che sia quanto più possibile chiaro, netto, tenendo conto a loro
03:57nettamente differenze tra i diversi ordinamenti. Sotto il profilo del contenuto di questo regolamento
04:06devo dire la verità, i punti qualificanti di maggiore impatto, d'altro tanto se ne è
04:14parlato anche in sede pubblicistica, sono per un verso la previsione di questo ordine
04:20europeo di rimpatrio che va poi a un'introduzione progressiva che inizialmente è facoltativa
04:27poi diventa obbligatoria e in estrema sintesi si risolve nella eliminazione e la duplicazione
04:35delle procedure di rimpatrio in ora invece prevista, cioè a dire che anche il cittadino
04:41extracomunitario irregolarmente soggiornante sul territorio di uno degli Stati dell'Unione,
04:47se si sposta in altro Stato, l'altro Stato non può avvalersi dell'eventuale ordine di rimpatrio
04:56già emesso nello Stato di provenienza ma deve dare corso a una nuova procedura. Questo
05:02comporta delle lungaggini e forse immagino abbiano pensato anche in qualche misura un allungamento
05:09dello Stato, della condizione di incertezza in capo al destinatario dell'ordine di rimpatrio
05:17per cui l'ordine di rimpatrio messo da uno Stato diventa un ordine riconosciuto a livello
05:23europeo, quindi non c'è necessità di ripetere la procedura di rimpatrio. Questo
05:28è certamente un sistema razionale, non c'è alcun dubbio, non può tuttavia nascondersi
05:37un punto che è data a residuare il capo agli Stati di elementi, perché è sempre una competenza
05:45statale, quella della disciplina dell'immigrazione, anche statale, che bisognerà capire bene poi
05:55se i misure dei presupposti siano comuni per l'emissione degli ordini di rimpatrio, anche
06:01se c'è da dire che su questo punto il regolamento è piuttosto chiaro nel senso della individuazione
06:05di quali sono le fattispecie di soggiorno illegittimo del cittadino extracomunitario,
06:14del soggetto extracomunitario, non è detto che sia cittadino di un altro Stato, potrebbe
06:18essere anche un apolite sul territorio di uno dei paesi dell'Unione Europea.
06:24Qualche segnalazione, l'altro punto qualificante, anche molto discusso, a parte sottolineo anche
06:33la previsione di una rigorosa previsione di obbligo di cooperazione in capo al cittadino,
06:41allo straniero, irregolarmente, soggiornante, sul territorio di uno degli Stati membri, appena
06:48altrimenti della privazione di una serie di misure di sostegno, ferme restando quelle
06:53che sono previste per le necessità essenziali, mi pare si esprima proprio in questi termini.
06:57Dicevo, l'altro punto qualificante è la previsione del rimpato in un paese terzo con
07:05il quale esiste un accordo o un'intesa, che qui in Italia ha fatto tanto parlare perché
07:09in qualche misura si è ritenuto che fosse una generalizzazione del modello Albania.
07:17Io devo dire una cosa, in tutta sincerità, tramite scienza e coscienza, da giurista, qui
07:23occorrerebbe, sarebbe auspicabile che le istituzioni comunitarie, o se preferite eurounitarie,
07:30uso ancora il vecchio termine, comunitarie, ci fosse una maggiore definizione della fattispecie,
07:39perché in realtà questo articolo 17, lo segnalo perché è stata fatta un gran parlare
07:44della questione Albania e si è fatto ricorso alla Corte di Giustizia, confidando che la
07:51Corte, come dire, che le istituzioni europee fosse un regolamento più, come dire, tollerante
07:57e quindi più severo nei confronti del modello Albania. Qui mi pare che la fattispecie sia
08:05però diversa sia ulteriore, cioè sia previsto che lo Stato possa concludere accordi con altri
08:13Stati, con una serie di condizioni che devono essere rispettate e che sono previste dallo
08:18stesso articolo 17 al comma 2, cioè quali devono essere gli elementi minimi di questo accordo,
08:24in base ai quali il soggiornante irregolare viene rimpatriato in questo Paese terzo, ma con
08:35il confesso, in tutta sincerità e tutta onestà, che rimane a me pare una fattispecie sensibilmente
08:41diversa rispetto a quello dell'Albania, perché i centri dell'Albania sono centri che comunque
08:45preludono poi al rimpatrio del, sono centri nei quali possono essere, lo sapete meglio di
08:51me, soltanto gli immigrati per i quali si può applicare la procedura accelerata, fermo restando
09:00poi il loro rimpatrio. Qui invece sembrerebbero Paesi terzi nelle quali c'è una destinazione
09:07in qualche misura definitiva o qualcosa di simile. Qui, ripeto, l'unica cosa che dico
09:16è il punto di diritto, sarebbe auspicabile che il testo fosse più preciso, perlomeno la
09:21versione italiana da giurista, credo che lo dico in tutta sincerità davvero con acribia
09:28filologica, cioè anche questo rischia di essere un altro capo di buona speranza dell'interpretazione,
09:37perché non è una fattispecie particolarmente perspicua, per cui sarebbe il caso che fosse
09:44più attentamente disciplinato. Devo dire, ci si sarebbe potuti aspettare forse, ma questo
09:51è come dire tra i desiderata, che un regolamento fosse un pochino più ricco nella previsione
09:59dell'orientamento a livello europeo dei modi per rendere effettivo il rimpatrio, perché
10:06è uno dei punti di partenza, cioè la registrazione da parte delle istituzioni europee del fatto
10:12che poi soltanto due irregolari su dieci vengono rimpatriati, il 20%, quindi questo crea
10:21dei problemi ed è verissimo, non mi pare però su questo punto che il regolamento sia particolarmente
10:26esplicito nelle disposizioni, quello che intende, visto che rientra nella più generale politica
10:34dell'immigrazione, come ha detto anche la Presidente von der Leyen, sarebbe interessante capirlo,
10:39così come, e chiudo, un altro aspetto interessante sarebbe stata auspicabile, visto che si fa molto
10:50l'era anche sul rimpatrio volontario, capire meglio questa fattispecie di rimpatrio volontario,
10:55cioè al di là della sua banale definizione in termini di volontario a soggettamento dell'immigrato
11:00irregolare all'ordine di rimpatrio, non si capisce se sia previsto una sorta di incentivazione
11:12e in quali termini siano i mezzi per questa incentivazione e chiudo dicendo che anche l'aspetto
11:23della collaborazione, che è un punto molto interessante, è estesamente disciplinato, c'è qualche punto,
11:34devo dire la verità, nel testo che meriterebbe un pochino più di attenzione, così come più in generale
11:44la previsione, ci sono una serie di previsioni, poi magari farò per dire un testo scritto,
11:51nel quale proprio sarebbe auspicabile che ci fosse un pochino più di rigore da parte
11:56del legislatore, cosiddetto legislatore comunitario, per intendere, proprio perché queste norme
12:03si pongono alla diretta applicazione, sono destinate a forse alla diretta applicazione
12:07dell'autorità amministrativa soprattutto. Segnalo peraltro che per quanto riguarda il
12:12trattenimento, i termini massimi di trattenimento vengono aumentati significativamente rispetto
12:18a quanto previsto precedentemente, il che, se posso permettermi di dire così, ma un po' di
12:22orgoglio nazionale, conforta la disciplina nazionale che da questo punto di vista è ampiamente
12:30all'interno dei limiti di garanzia, pur previsti come questo regolamento sui termini per il ricorso
12:35e i limiti massimi, le garanzie giurisdizionali, mi pare che l'Italia da questo punto di vista
12:40sia tutto tranne che arretrata. Mi fermo qui, questi sono gli elementi di massima a disposizione
12:45per le vostre domande, grazie.
12:47Grazie professore.
12:51De Monte, gruppo Forza Italia.
12:55Grazie Presidente, grazie professore per le sue osservazioni che toccano dei temi che
13:00noi spesso poniamo, in particolare circa lo strumento utilizzato molte volte come
13:05in questo si parte dalla direttiva per arrivare poi a regolamento. Io dico sempre, come anche
13:11in questa occasione, che a volte è necessario comunque per dare una sua omogeneità alla
13:16regolamentazione a livello unionale tra i 27 Stati membri, per il mercato interno, per tante
13:21situazioni. È vero altrettanto che comunque è uno strumento ormai diventato ibrido, cioè
13:27non abbiamo più una rigidità tra direttive e regolamenti, ma abbiamo spesso, come faremo
13:31anche per la legge di delegazione europea, delle necessità comunque di intervenire per
13:38dare un'attuazione circa l'attuazione nell'ordinamento interno.
13:42Altrettanto vero è, dall'altro lato, che quando lei fa riferimento al tema Albania, l'oggetto
13:49è proprio la direttiva procedura, cioè la 32 del 2013 e se dobbiamo anche dirla tutta,
13:54un rinvio pregiudenziale, poiché vedremo con quali ricadute, ma dal mio punto di vista
14:00il contenuto è abbastanza chiaro in tal proposito.
14:05Ancora un altro riferimento è quello a regolamento sul diritto di asilo, perché in quel caso lì
14:12è un regolamento e forse l'intento descritto anche nelle premesse di questo provvedimento
14:20è che ci deve essere omogenità alla fine, tutto quanto attiene il tema, da un lato
14:26del diritto di asilo e dall'altro però anche del rispingimento, del rimpatrio di chi non
14:31ha diritto di stare sul territorio o sul suolo dei 27 Stati membri.
14:37Comunque, peraltro Presidente se posso fare ancora 30 secondi di inciso, dobbiamo dire che
14:43l'Italia è particolarmente coinvolta, perché nel regolamento 2 è stato introdotto il principio
14:47della competenza dello Stato di approdo, diciamo, nella grande parte dei casi dell'Italia.
14:54Quindi tutto questo per arrivare a fare una domanda, visto che lei ha giustamente osservato
14:59che ci dovrebbe essere una maggiore precisione nella regolamentazione, appunto dato alla scelta
15:05dello strumento giuridico, se può farci qualche esempio, qualche riferimento specifico a questo
15:11maggior dettaglio, in modo tale che noi anche ne possiamo tenere conto in sede di relazione
15:17e di parere. Grazie.
15:23Sì, certo, rapidamente, a parte un riferimento che anche questo regolamento ha fatto rivenire
15:30ovviamente in auge il tema Albania, però il tema Albania ha una differenza rispetto alla
15:36fattispecie del 17 regolamento di maggior garanzia, perché l'accordo con l'Albania prevede che in realtà
15:41il territorio albanese sia soggetto alla giurisdizione italiana, giurisdizione non nel senso del giudice,
15:47vi ho detto scusate, giurisdizione nel senso generale di sovranità, proprio una concessione
15:53in, è un vecchio strumento negoziale previsto dal diritto internazionale, un po' dimenticato
15:58ma esiste. E quindi questa è una sensibile differenza, mentre il 17 prevede l'accordo con
16:03Paesi terzi che poi devono essere monitorati da un organismo indipendente sull'esecuzione
16:10rispetto dei requisiti previsti nell'accordo con il Paese terzo, esensi dell'articolo 17.
16:19Capisco anche perfettamente il riferimento all'asilo, l'omogeneità, l'asilo è un istituto
16:22estremamente complesso evidentemente, che poi è stato ampiamente esteso, ma l'asilo originariamente
16:30in Costituzione è previsto come diritto soltanto quando c'è compressione delle libertà
16:33democratiche, quindi non qualunque diritto, so che è spiacevole dire così perché sembra
16:38che uno dimentica attivo, in realtà il Costituzione aveva un'idea precisa, c'è un limite di cittadinanza,
16:44si apre il Paese soltanto a chi ha compressione delle libertà democratiche, cioè l'esercizio
16:49dei diritti politici, ma non apro qui il tema. Sul maggior dettaglio vi farò certamente
16:54per venire un appunto se può essere utile, ma per esempio già guardi proprio la stessa
17:02formulazione del 17, premessa, teniamo presente che come è stato notato da più parti in questo
17:09regolamento non c'è una definizione di rimpatrio, diversamente da quello che era nella
17:15direttiva rimpatri che dava una definizione, qui la definizione invece non c'è, c'è un
17:19gioco che usano nella normativa europea, dice che il rimpatrio è esenzio dell'articolo
17:254, primo comma, punto 3 lettera G, ora l'articolo 4, primo comma, lettera G, non è che definisca,
17:33dice che il Paese di rimpatrio può essere un Paese terzo con in qualsiasi un accordo,
17:36un'intesa sulla cui base il cittadino di Paese terzo è accettato conformemente all'articolo
17:4117, mi fermo qui, cioè c'è un rinvio, il 17 rinvia al 4 che rinvia il 17, questo non
17:48è un modo di fare disposizione, bisogna che questi signori dicano cosa vogliono, su questo
17:54scusate mi ci tengo anche un po' per mettermi l'enfasi, se deve essere sostitutivo della
17:59legge, la legge è un atto dispositivo, i signori dell'Unione Europea devono emanare
18:07e mettere un atto capace autonomamente di disposizione, perché ripeto poi la Corte di Giustizia
18:12dice che tu non puoi fare nessun atto di ricepimento, neanche riproduttivo, perché
18:19altrimenti lo sottrai al regime tipico delle fonti europee, va benissimo, però il regolamento
18:24ha da essere il regolamento capace di sussistere autonomamente, qui questo ho fatto solo un
18:28se, ne posso fare una, per esempio dire che l'accordo, l'intesa di Guattacarrofo 1, quello
18:33del Paese terzo, o vede il caso, prevede le modalità successive rimpatrio del Paese di origine,
18:38o vede il caso, che significa? O vede il caso è apriti cielo, perché significa che
18:45al primo accordo che prevedesse in misura maggiore o minore, a seconda della distanzialità
18:53interpretativa, queste modalità del successivo rimpatrio darebbe luogo, sono pronto a scommetterci,
19:00a una questione pregiudiziale, interpretazione, sì, andrebbe in Corte di Giustizia e anche
19:05questo non è più possibile andare avanti con una Corte di Giustizia che poi sostanzialmente
19:10ha in mano la definizione vera, il nucleo dispositivo delle norme europee, perché questo
19:20veramente rende, io cerco di essere molto concreto, soprattutto mi metto le panni, più
19:25che del giudice che ha lo strumento di rinvio, dell'amministrazione, cosa deve fare?
19:29Cosa deve fare autorità amministrative? Cioè è davvero imbarazzante, capisco, che
19:33non hanno luogo con circolari cercando disperatamente un punto di indirizzo, cioè ci sono tanti punti
19:39nei quali si basterebbe che fosse un pochino più compiuta la volontà, queste una ne posso
19:46fare però non vi voglio levar tempo, vi manderò un appunto, cioè punti di incertezza sui quali
19:53sarebbe commendevole che poi in sede europea si provvedesse a una migliore definizione,
20:01ecco, anche che poi noi, chiudo, abbiamo un ordinamento grazie a Dio molto severo sul
20:07piano dei principi, cioè questa è una cosa che spesso dimentichiamo, noi siamo un ordinamento
20:13molto più garantito ai altri ordinamenti degli altri Stati europei, anche compresi dei
20:16grandi Stati europei, la nostra pretesa di garanzia è molto più stringente e questo è un
20:22motivo di fierezza, per cui non possiamo andare avanti, soprattutto in materia di diritti
20:27con definizioni approssimative, con clausole, tanto meno con i giochi dei ringhi dall'uno
20:33all'altro.
20:35Benissimo, grazie, grazie professore, quindi la ringraziamo, la salutiamo e a questo punto
20:43passeremo alla audizione successiva, i nostri auditi ospiti sono già nell'aula,
20:52quindi vi avverto che il circuito della web tv della Camera dei Deputati è acceso, se non
20:59vi sono obiezioni noi lasceremo il circuito collegato, bene, l'ordine del giorno recca
21:05l'audizione informale del prefetto Rosanna Rabuano, capo del Dipartimento per le libertà
21:11civili di immigrazione del Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'esame finita la verifica della
21:15compromità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo
21:20del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatto dei cittadini presi terzi,
21:25cui soggiorno nell'Unione è irregolare, aboga la direttiva 2008-115-CE e altre direttive.
21:34Quindi saluto il prefetto Rosanna Rabuano, come ho detto capo del Dipartimento per le libertà
21:42civili di immigrazione del Ministero dell'Interno, accompagnata dalla dottoressa Raffaella Bano,
21:47capo di gabinetto. Cedo quindi al signor prefetto la parola per dieci minuti. Grazie.
22:01Grazie a lei, buongiorno a tutti. Rispondo alla prima domanda che viene posta a base dell'audizione
22:14che mi viene richiesta oggi e cioè questa proposta di regolamento risponde al principio
22:20di sussidiarietà, lo rispetta. In linea generale possiamo dire di sì dal punto di vista del mio
22:27angolo visuale. Io faccio presente che la materia dei rimpatri pertiene al Ministero dell'Interno
22:34nella sua componente in particolare del Dipartimento della pubblica sicurezza che realizza operativamente
22:38il rimpatio. Nella parte che ci riguarda noi trattiamo la parte del Dipartimento di libertà
22:44civili tratta essenzialmente la materia dell'asilo e dell'immigrazione delle componenti dell'accoglienza
22:50e della gestione degli sbarchi sul territorio nazionale. Quindi ovviamente comunque rappresento
22:58tanto dal punto di vista del mio Dipartimento quanto dal punto di vista del Dipartimento
23:04della pubblica sicurezza che sicuramente è da interpretarsi in senso favorevole la posizione
23:11cioè la proposta di regolamento che la Commissione ha fatto che va quindi sicuramente a regolamentare
23:18in maniera più stringente rispetto all'aggettiva già con uno strumento come quello del regolamento
23:22a livello unionale una materia delicata che ha trovato negli anni e trova tuttora una efficienza
23:31limitata in relazione prima di tutto alla diversità delle normative nazionali in materia di rimpatio
23:37e poi anche in particolare per la difficoltà ovviamente di stabilire contatti, di ottenere
23:44dai paesi di origine dei soggetti impatriandi di ottenere una disponibilità alla riammissione.
23:54Quindi sostanzialmente ovviamente la proposta di regolamento mira a creare questo sistema
24:01omogeneo, un sistema comune europeo di rimpatio di cittadini di paesi terzi che possa essere
24:07più efficace proprio perché supera le diverse normative nazionali, cosa che invece aveva
24:13nella precedente vigenza della direttiva rimpatio del 2008 sostanzialmente causava una difficoltà,
24:28una disomogeneità soprattutto di procedure tra uno stato e l'altro. Però come ho colto
24:35nell'intervento di chi mi ha preceduto ci sono sicuramente una serie di osservazioni da fare
24:41sul testo del regolamento e soprattutto anche noi abbiamo notato delle lacune normative proprio
24:49nel testo, lacune non soltanto dei finitori ma anche proprio di previsione normativa rispetto
24:55all'efficienza del sistema e al modo di operare. Quindi se è vero per esempio che si crea un sistema
25:04unico, un sistema comune, questo si basa sostanzialmente sul fatto che si procede a inserire la misura
25:14di rimpatio, il provvedimento di rimpatio che ogni singolo stato membro effettua, si inserisce
25:19in questa banca dati comune di Schengen attraverso la compilazione di un modello che viene predisposto
25:25dalla Commissione che è appunto il modello di rimpatio. Però non sono previsti gli aspetti
25:29poi esecutivi concreti e questo potrebbe dal punto di vista pratico sicuramente comportare
25:35delle farraginosità, delle lungaggini ulteriori rispetto a quello che è l'obiettivo principale.
25:41Quindi è assolutamente necessario che in fase di negoziato si prevede espressamente, si dettagli
25:48la fase esecutiva anche degli ordini di rimpatio comune europeo. D'altro canto l'altra cosa
26:00che colpisce rispetto a questo, io cerco di essere veloce rispetto alla rappresentazione
26:06perché immagino sia già stata fatta una rappresentazione anche da chi mi ha preceduto
26:09rispetto alla procedura così come è strutturata e quindi soprattutto per individuare quali sono
26:15le principali criticità. Ovviamente ogni provvedimento di ogni Stato membro è sottoponibile
26:22al ricorso e anche questo comporterebbe quindi la necessità di una valutazione, comporterà
26:27la necessità di una valutazione allargata nel nostro ambito nazionale anche al Ministero
26:31della Giustizia per tutta la parte contenziosa e comporta una necessità di ricorso, una possibilità
26:39di ricorso per l'interessato, possibilità di ricorso che non è esclusa ovviamente, che non
26:44esclude movimenti secondari, cioè spostamenti del soggetto che è stato oggetto di una misura
26:49di limparo in uno Stato membro, possa spostarsi in altro Stato e questo comporta sì la vigenza
26:56tuttora dell'effettività del ricorso, della vigenza del ricorso e della sospensione connessa
27:01sia alla presentazione del ricorso sia all'esame del ricorso stesso. Però probabilmente quello
27:08di cui notavamo la mancanza era una forma di sanzione collegata allo spostamento del
27:15soggetto, al movimento secondario del soggetto in altro Paese potrebbe essere quello della
27:19decadenza dalla sospensione del ricorso, dall'effetto sospensivo del ricorso, per poter garantire
27:24sempre effettività al vintaggio. Io voglio ricordare che questo sistema, ho sentito accennare
27:29all'asilo, la proposta di regolamento si riferisce a tutti i migranti irregolari presenti,
27:35che si trovano per un motivo o nell'altro, non hanno più un soggiorno regolare sul territorio
27:41europeo e sul territorio degli Stati membri, ma questa misura si applica anche sostanzialmente
27:46ai richiedenti asilo che si trovano in posizione irregolare e pensiamo che l'obiettivo che si
27:54è prefissato alla Commissione europea è quello di completare sostanzialmente il sistema creato
28:00dal Patto europeo per la migrazione e per l'asilo, in cui era carente, non c'era stato
28:05una particolare innovazione rispetto al meccanismo dei rimpatri anche per i richiedenti asilo
28:11e che non hanno posizione di regolarità, quindi per garantire maggiore efficacia è stata
28:19appunto fatta questa proposta di regolamento. Vorrei ricordare rispetto al Patto europeo
28:24perché non sono certa che sia noto anche che a livello nazionale noi abbiamo adottato
28:31un piano di attuazione nazionale, il mio dipartimento è il referente nazionale appunto
28:36per l'attuazione del Patto europeo per la migrazione e l'asilo, abbiamo a 23 dicembre
28:412024 abbiamo presentato alla Commissione europea questo piano di attuazione nazionale del Patto
28:49europeo con tutte le misure che sono dirette appunto a realizzare questo sistema di asilo,
28:54di procedure più efficaci. In realtà il perno su cui si base il Patto europeo è quello
29:01di garantire un numero particolarmente elevato di procedure accelerate di frontiera attraverso
29:09la creazione di una finzione legale di ingresso, di non ingresso sul territorio ma di sosta
29:14in frontiera dei migranti che arrivano e richiedono asilo. Questo perché in considerazione del fatto
29:19che la maggior parte delle persone che arrivano sulle frontiere europee sono persone provenienti
29:25da paesi cosiddetti sicuri o comunque da paesi in cui il tasso di riconoscimento della protezione
29:30internazionale è inferiore al 20%. Quindi su questa base ovviamente questo vuol dire che
29:36si faranno procedure veloci in frontiera, nelle zone di frontiera dei richiedenti asilo senza
29:43che questi entrino nel territorio dello Stato e qualora venga denegato il riconoscimento
29:49della protezione anche successivamente ovviamente all'esperimento dell'eventuale ricorso giurisdizionale
29:56le persone vengono immediatamente rimpatriate dalle zone di frontiera ai paesi di origine
30:00attraverso il meccanismo fissato dalla proposta di regolamento rimpati. Quindi intendo dire
30:05che questo sistema è diretto ad aumentare l'efficacia dei rimpatri in generale per tutti i cittadini
30:11irregolari, per quelli che costituiscono pericolo per esempio per la sicurezza della Repubblica
30:15ma anche della in realtà e soprattutto per garantire effettività a questo sistema particolarmente
30:22strutturato che è in via di costituzione e che entrerà in vigore dal giugno 2026 appunto
30:29di procedure di asilo in frontiera. Per quanto riguarda, ripeto, parlavo dell'ordine europeo
30:38dell'impatrio ovviamente questo ordine europeo rispetto alla situazione attuale in cui ciascun
30:45in ciascuno Stato bisogna adottare procedure di l'impatrio che ricominciano da capo ogni
30:52volta ovviamente che viene rinvenuto sul territorio un soggetto irregolare, l'ordine comune dell'impatrio
30:58consente di integrare il sistema e di integrare le decisioni di tutti gli Stati membri in maniera
31:04più proficua. Una decisione che quindi rimane vigente anche con le riserve che vi esprimevo
31:12prima sulle oscurità del testo, sulle opacità per quanto riguarda l'effettivo aspetto esecutivo
31:21e l'effettivo aspetto operativo. Un altro aspetto importante che viene segnalato dal regolamento
31:26dell'impatrio è quello della possibilità dell'impatrio volontario e questo è un aspetto
31:31sicuramente fondamentale a cui anche noi come Stato italiano annettiamo particolare importanza
31:37per questo mi sembra che il regolamento dell'impatrio in realtà fissa il principio dell'allontanamento
31:43dell'ordine di allontanamento per le persone che si rifiutano di cooperare, che si spostano
31:48in un altro Stato membro o che appunto rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato
31:53e prevede la possibilità del ritorno volontario. Il rimpatrio volontario assistito, come è
31:59chiamato in Italia, è già previsto per esempio dalla legislazione italiana nel testo unico
32:03dell'immigrazione all'articolo 14 terve e viene realizzato attraverso progettualità
32:08che sono pagate con fondi europei, con fondi del fondo asilo, migrazione e integrazione,
32:12il fondo FAMI. La pecca del regolamento secondo noi è che nonostante la valorizzazione
32:20dell'Istituto dell'impatrio volontario assistito in realtà non è prevista una vera europeizzazione
32:25di questo istituto che potrebbe essere anche qui meglio regolamentato, viene accennato, ma
32:31potrebbe essere trovare la stessa cornice europea che ha trovato l'impatrio forzato e proprio
32:37quello potrebbe essere la chiave di volta per quanto riguarda l'esecuzione dell'impatrio
32:42volontario. Noi già come Stato italiano stiamo attribuendo grossa importanza al rimpatrio
32:50volontario assistito perché è risultivo, laddove abbiamo una scarsa capacità, una debole
32:56capacità di intervenire, di far riammettere negli stati di origine, perché magari non abbiamo
33:02accordi di rammissione con gli stati appunto di origine dei soggetti, dei soggetti dell'impatrio
33:09reale. L'intervento attraverso progettualità che sostengono i migranti e che con una somma
33:15di danaro lo accompagnano a un ritorno volontario appunto non forzoso nel paese di origine è
33:21secondo noi una misura che dovremmo, che stiamo cercando di utilizzare in maniera molto
33:27lata, per esempio anche all'interno dei CPR dove spesso si verificano situazioni anche
33:32di tensione proprio per i soggetti l'impatriandi. Con questo nella pratica abbiamo già una
33:39progettualità che è partita a fine 2024 e che dura per tre anni, una progettualità
33:44appunto pagata con fondi europei, il bando è stato vinto dall'OEM, dall'Organizzazione
33:48Internazionale delle Immigrazioni, che ha del personale sul territorio nazionale che
33:54attraverso i contatti con le prefetture e le questure praticamente informa i soggetti
34:00sulla possibilità dell'impatrio volontario assistito e ne diffonde in qualche modo i contenuti
34:05accompagnando poi la persona che accetti questo percorso in tutta la sua procedura di rientro
34:12nel paese di origine e abbiamo anche recentemente con una specific action che ci è stata appunto
34:18sovvenzionata dalla Commissione Europea allargato questo bando con altri 60 counselors che svolgono
34:24questa attività. Quindi questo potrebbe essere un altro elemento, quello di dare maggior rilievo
34:29e soprattutto una cornice europea al rimpatrio volontario assistito potrebbe essere utile
34:34da segnalare. Altro aspetto rilevante che viene sottolineato e viene introdotto per la prima
34:42volta nel testo del regolamento rimpatrio ed è quello che più è stato avuto il maggiore
34:49battage pubblicitario anche da parte della Commissione Europea, è quella della creazione del
34:53Retornab di questi detti impropriamente centri per il rimpatrio. In realtà sono gli stessi
34:59paesi con cui sostanzialmente viene stabilito un accordo per cui il paese accetta il rimpatriando
35:08che diventano essi stessi centri abili. Anche qui c'è una carenza di previsione normativa
35:14relativa al fatto che è vero che è previsto che l'accordo che eventualmente lo Stato membro
35:19stabilisce con questo paese che accetta di ricevere i rimpatriandi, è previsto un accordo
35:25che stabilisca anche le condizioni per il soggiorno, ma non è previsto le condizioni per il soggiorno
35:30e anche il monitoraggio da parte di un organismo indipendente, però è tutto rimesso poi alla
35:34volontà dello Stato che accetta il rimpatriando. Non è fissata la modalità di rimpatrio, quindi
35:40si tratta sostanzialmente di un abbandono da parte dello Stato membro del soggetto da rimpatriare
35:48in questo Stato. Senza ulteriori precisazioni, quindi anche l'eventuale previsione di centri
35:55di ospitalità dovrebbe trovare una base legale, in realtà è materia comunque soggetta a riserva
36:02di legge e invece in questo caso non è previsto alcun caso questa modalità. Se ne è discusso
36:09anche in relazione al protocollo Albania, sentivo il protocollo Italia-Albania per la collaborazione
36:13in materia migratoria, ne accennava chi mi ha preceduto, in realtà ovviamente attualmente
36:19noi siamo in una condizione completamente diversa, nel senso che appunto i termini di giurisdizione
36:24che si applica, giurisdizione nazionale, vuol dire che proprio la legislazione nazionale
36:28come prevede tanto il protocollo Italia-Albania quanto la legge di ratifica, si applica in quel
36:33Paese la legislazione nazionale, quindi c'è la totale responsabilità dello Stato italiano
36:36anche poi sul successivo rimpatio dei soggetti. Vorrei ricordare che tra l'altro in Albania
36:42c'è un centro per trattenimento dei richiedenti asilo, sia quella la cui attività in questo
36:50momento è sospesa in relazione alla pronuncia della Corte di Giustizia sulla definizione
36:54di Paese sicuro, sia un CPR, c'è un centro di permanenza per i rimpati che adesso è stato
37:00da una recente legge, è stato parificato a un CPR italiano in cui vengono portate persone
37:06già oggetto di misura di rimpatrio e quindi vengono poi rimpatiati direttamente dall'Albania
37:12generalmente le persone li riportate, quindi abbiamo una situazione diversa che non rientra
37:19e invece non è prefigurata da questo regolamento, è situazione completamente diversa e quindi
37:24probabilmente sarebbe necessaria una maggiore precisione del testo normativo su questi aspetti
37:29che riguardano le forme di ospitalità del soggetto, i tempi di ospitalità e anche
37:35le modalità più specifiche e anche per esempio probabilmente un'elencazione così come la Commissione
37:44Europea ha fatto per i Paesi terzi sicuri presso cui ospitare e destinare i richiedenti asilo
37:53nel momento dell'impatrio potrebbe essere fatto allo stesso modo una simile elencazione
37:59anche per i Paesi di rimpatrio. Vorrei anche ricordare che si prevede sì un monitoraggio
38:05da parte di, un monitoraggio sul rispetto dei diritti umani per quanto riguarda i soggetti
38:12rimpatrianti che vengono mangiati nei Paesi, però non è chiaro, non esistendo un organismo
38:16europeo di monitoraggio, non è chiaro chi debba fare, cioè debba essere lo Stato a fare
38:20lo Stato di destinazione, debba essere quello che prende questi soggetti e ne monitora poi
38:30il rispetto dei diritti fondamentali. Accennavo prima che ci sono garanzie procedurali e i
38:36mezzi di ricorso, però probabilmente sarebbe opportuno per garantire poi effettività all'utilizzo
38:42di questo sistema dell'ordine comune di rimpatrio nel caso in cui il soggetto si sposti da uno
38:48Stato all'altro potrebbe essere anche utile prevedere una decadenza automatica dall'effetto
38:54sostensivo del ricorso per questi soggetti, così come anche l'Italia nei fori internazionali
39:03in cui si sta negoziando il provvedimento ha già richiesto che il provvedimento di rimpatrio
39:07valido in altri Stati membri possa avere carattere appunto di definitività, diciamo
39:11l'alternatività è che o che non ci sia l'effetto sostensivo oppure abbia addirittura
39:15carattere di definitività tanto da non poter essere oggetto di ricorso. Notiamo anche
39:23che in questo provvedimento si parla di, nel caso del rischio di fuga, si parla non solo
39:29del trattenimento dei soggetti rimpatriandi, quindi sia pure come estremato, ma si parla
39:36anche di misure alternative al trattenimento similmente a quanto viene fatto nell'ambito
39:40della direttiva accoglienza del patto europeo per la migrazione e l'asilo e queste misure
39:49alternative anzi vengono elencate in maniera anche più puntuale rispetto alla direttiva
39:53accoglienza, quindi questo può essere un'indicazione utile per le diverse forme che sono previste,
40:00c'è l'obbligo di presentarsi periodicamente, l'obbligo di consegnare i documenti, la costruzione
40:04di una garanzia e può essere utile anche per applicarlo similmente agli obblighi di
40:09accoglienza per i soggetti trattenenti o sottoponibili a misure alternative nel caso delle procedure
40:16eccetera di frontiera previste dal patto. Quindi questi in generale, dicevo quali sono
40:22gli elementi anche di contiguità con il patto per cui è necessario fare, rammento anche
40:31che c'è una contiguità anche con una recente proposta della Commissione europea che è stata
40:37fatta come anticipazione del patto che riguarda la previsione dei paesi terzi sicuri per i richiedenti
40:44asilo, in cui destinare i soggetti appunto da rimandare indietro, soltanto che in quel
40:50caso la previsione del paese terzo in cui poter individuare che non è un paese con cui il
40:55soggetto, non è il paese di origine, non è un paese con cui il soggetto rimpatriando
40:59ha un legame o una connessione o un paese in cui è transitato, è un paese in cui però
41:05ci sia il rispetto, la possibilità di dare una decisione sulla richiesta di rimpatto internazionale
41:12dato quell'aspetto. Anche qui ci sono profili di contiguità che andrebbero valutati similmente
41:18dal momento che tutta la procedura di rimpatti si applica anche ai richiedenti asilo.
41:24Chiuderei qui per essere abbastanza veloce.
41:26Bene, grazie. Si è iscritta a parlare l'onorevole De Monte, Forza Italia.
41:35Grazie Presidente, grazie signor Prefetto. Solo una brevissima domanda, ho fatto un quadro
41:39veramente completo e la ringrazio. Faceva riferimento al fatto dei paesi sicuri, quindi
41:45la gran parte degli arrivi sono di paesi sicuri. Volevo sapere se c'è un dato, una percentuale
41:50che può dettagliare questa sua precisazione, questa sua affermazione. Grazie.
41:56Prego, Prefetto.
41:57Sì, non ho dati, così come possiamo fare avere anche altri dettagli su quelle che sono
42:07le nostre osservazioni sul testo. Sicuramente pensiamo che la maggioranza delle persone che
42:14arrivano sul territorio italiano sono sicuramente provenienti da Bangladesh, sono stati nel 2023
42:23per esempio dalla Tunisia, adesso sono contratti gli arrivi, adesso principalmente dall'Egitto
42:29che comunque rientra e sono preponderanti assolutamente, sono sicuramente il 60-70% degli
42:35arrivi quindi in Italia. La percentuale si inverte, è diversa negli altri paesi, però
42:44tendenzialmente tenendo presente che il maggior flusso, per esempio il flusso marittimo
42:51che arriva da noi, che arriva sulle coste, è questo, perché sono queste le nazionalità
42:57che arrivano principalmente ed entrano sulle nostre coste e sono le stesse che si sono orientate
43:02anche nel momento in cui ci sono stati diminuzioni di flussi, per esempio dalla Tunisia, si sono
43:09orientate anche attraverso le canarie come arrivo anche in Spagna. Diverso è il flusso
43:15che arriva in Germania dove c'è tendenzialmente, c'è stato un forte arrivo dei siriani che
43:21si è ridotto, adesso è ripreso in minima parte, è ripreso anche il flusso dei siriani,
43:26tra l'altro anche da noi, lo troviamo proprio negli ultimi sbarchi, ci sono stati in questi
43:29giorni alcuni siriani e afghani, questa è normalmente la diversità, siriani e afghani
43:38sono ovviamente ancora paesi, non sono paesi affatto sicuri e considerati come tali, però
43:43quelli che indicavano, quindi il Bangladesh, l'Egitto, la Tunisia che è stato un paese
43:50che fino al 2023 è stato di grande arrivo, sono sicuramente le nazionalità seconderanti.
43:59Bene, grazie dal web, da remoto ci sono interventi, direi di no, allora ringrazio le nostre audite
44:11e grazie.

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