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  • 15/05/2025
https://www.pupia.tv - Roma -​ Procedimento sommario realizzazione credito
Ufficio di Presidenza
Audizione sul disegno di legge n. 978 (Procedimento sommario realizzazione credito) (15.05.25)

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Trascrizione
00:00Buongiorno, possiamo iniziare l'Ufficio di Presidenza per le audizioni informali.
00:13Avverto come al solito che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la trasmissione in diretta sulla web tv del Senato
00:21e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
00:27Quindi siamo, dicevo prima, audizioni informali nell'ambito del disegno di legge numero 978, procedimento sommario, realizzazione del credito.
00:39L'ordine del giorno prevede l'audizione dell'Avvocato Fabio De Dominicis, esperto del settore di comparto.
00:47Informo che l'audito avrà come al solito a disposizione complessivamente 8-10 minuti per il suo intervento.
00:53Ci sarà spazio poi per eventuali quesiti dei senatori e per una breve replica.
00:58Quindi diamo il benvenuto all'Avvocato Fabio De Dominicis, che ci è già collegato, quindi l'audizione verrà da remoto,
01:08al quale cedo la parola. Benvenuto Avvocato.
01:12Buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli senatrici, onorevoli senatori.
01:17Il DDL in esame mira a semplificare e rendere più efficiente il sistema di tutela del credito in Italia,
01:27bypassando il controllo preventivo dell'autorità giudiziaria come lo conosciamo nel procedimento monitorio puro,
01:35introducendo, atteggiandosi come in sostanza un nuovo metodo alternativo di risoluzione delle controverse.
01:40Dal proposito, vorrei sottoporre alla Commissione alcune osservazioni che, a mio avviso, potrebbero essere utili
01:49a migliorare l'efficienza e la tenuta sistemica dell'articolato legislativo.
01:54Procediamo con ordine.
01:57L'attuale proposta esordisce menzionando che l'Avvocato sia munito di mandato professionale
02:03per notificare questa intimazione di pagamento.
02:06Si propone di specificare che si tratti di un mandato con relativa procura,
02:11dal momento che, come tutti sappiamo, il mandato ha una efficacia interna fra le parti
02:16e la procura invece ha efficacia verso l'esterno,
02:20prevedendo quindi espressamente anche il potere dell'Avvocato
02:23di certificare la sottoscrizione del cliente nel rilascio di questa procura
02:29nella procedura di intimazione di pagamento,
02:32evitando quindi di dover andare dal notaio in un'ottica sempre di semplificazione.
02:38Il DDL limita l'applicazione al valore delle controverse dinanzi al giudice di pace
02:45che, come sappiamo, è notoriamente ridotta, cioè si ferma all'ammontare di 10.000 euro.
02:51Per massimizzare gli obiettivi di semplificazione e deflazione del contenzioso,
02:58si propone di elevare il limite del valore a 50.000 euro,
03:03cioè in coerenza con il valore previsto per la negoziazione assistita tra avvocati.
03:08È previsto poi, sempre nell'articolato, al nuovo articolo 656 bis,
03:16che l'Avvocato notifichi i documenti giustificativi del credito
03:23in copia conforme all'originale.
03:26Bene, per coerenza sempre con la logica di debucratizzazione
03:32e per evitare i passaggi aggiuntivi, come ad esempio andare dal notaio,
03:37si propone di prevedere legislativamente, perché ad oggi non è previsto,
03:41il potere per l'Avvocato, che mette l'intimazione,
03:45di attestare quindi, e gli stesso, la conformità all'originale dei documenti,
03:50dal momento che, in questo caso, non si applicherebbero gli articoli
03:54dai 196 octes e seguenti delle disposizioni di attuazione del CPC,
03:59visto che gli avvocati generalmente hanno il potere di autentica
04:03soltanto della sottoscrizione della procura all'eliti,
04:06e poi dei documenti che caricano o che scaricano dal PCT.
04:11E qui invece ci si troverebbe in una situazione totalmente stragiudiziale
04:14e l'Avvocato dovrebbe avere, espressamente dalla legge,
04:17il potere di attestare questa conformità dei documenti.
04:23È previsto, nell'attuale testo, il riferimento all'opposizione
04:27ai sensi dell'articolo 281 undeces, davanti al giudice di pace.
04:32Bene, se non si dovesse aumentare, come ho detto poc'anzi,
04:37il valore dei procedimenti assoggettabili a queste intimazioni di pagamento,
04:43sarebbe forse più opportuno richiamare il 318 in luogo direttamente del 281 undeces
04:49dal momento in cui il procedimento sarebbe innanzi al giudice di pace.
04:53Poi è lo stesso 318 che puoi far rinvio al 281 undeces.
05:01Alla lettera A è previsto poi, dopo il richiamo al 634 in merito appunto alla prova scritta,
05:09sono esplicitamente menzionate le fatture elettroniche.
05:12Questo inciso è ridondante e pleonastico dal momento del correttivo Cartavia al 634
05:18ha già introdotto come prova scritta le fatture elettroniche, quindi andrebbe espunto.
05:26Sono esclusi poi, l'attuale testo esclude, i crediti scaturenti da contratti bancari.
05:31Bene, proporrei di togliere questa esclusione e di inserire come unica esclusione
05:36quella afferente ai contratti scaturenti da, scusate, i crediti scaturenti da contratti stipulati
05:46tra professionista e consumatore quando il consumatore rivesse il ruolo di parte debitrice.
05:53Questo per dare maggiore tutela al consumatore, parte debole per l'automasia,
05:57e anche per coordinare, qui bisognerebbe appunto approntare un coordinamento
06:03con le altre proposte legislative in materia di protezione del consumatore
06:11nel procedimento di ingiunzione.
06:12Mi riferisco in particolare alla proposta di legge Pitalis, atto camera 1301,
06:19nella quale sono stato udito il 28 maggio dell'anno scorso,
06:22che prevede appunto l'adeguamento del nostro ordinamento alle pronunce
06:26della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e alla Cassazione Sezione Unite
06:309479 del 2022, in merito appunto al controllo che deve svolgere il giudice
06:38del decreto ingiuntivo in ordine alla abusività, alias vessatorietà, direi meglio,
06:45delle clausole presenti nel contratto stipulato tra professionista e consumatore
06:50posto alla base dell'istanza che richiede il rilascio del decreto ingiuntivo.
06:56Bene, il DDL afferma poi che in mancanza di opposizione si procederà a esecuzione forzata,
07:06ma non viene prevista aperti svervis la costituzione di un nuovo titolo esegutivo.
07:12Per fornire certezza giuridica e per rendere più efficace questo strumento,
07:16si propone di prevedere esplicitamente che tramite un comma dedicato, appunto,
07:22nel nuovo articolo 656 bis, che l'intimazione di pagamento non opposta nel termine di 40 giorni
07:29costituisce il titolo esecutivo ai sensi del 474 CPC.
07:34Sarebbe una nuova ipotesi di titolo esecutivo stragiudiziale prevista dal nostro ordinamento.
07:39Per quanto riguarda poi la procedura di opposizione, sarebbe forse opportuno
07:46prevedere che il debitore, logicamente, mantiene la possibilità di opposizione,
07:52ma dato che l'intimazione e la documentazione non sono inizialmente depositati in cancelleria,
07:57cioè non c'è un fascicolo, è tutta stragiudiziale questa rimattività,
08:01sarebbe consigliabile quindi stabilire che l'opponente debba,
08:10magari in un termine breve o addirittura contestualmente al deposito del ricorso,
08:16allora innanzitutto nel deposito del ricorso unitamente depositare altresì
08:21l'atto di intimazione ricevuto e i documenti allegati dal credito di un raffondamento della pretesa.
08:26Ma contestualmente, o comunque in un termine molto stringente,
08:31notificare l'avvenuto deposito del ricorso all'avvocato che ha sottoscritto
08:36e ha notificato l'intimazione di pagamento.
08:39Questo perché?
08:41Perché come tutti sappiamo, quando l'atto introduttivo di un procedimento giurisdizionale è il ricorso,
08:47la controparte lo viene a sapere soltanto dopo che il giudice competente
08:52ha emesso il decreto di fissazione dell'udienza e quindi poi l'avvocato procederà a notificare contestualmente
08:59al ricorso che il decreto di fissazione dell'udienza.
09:01Bene, per evitare appunto il problema che il creditore inizi subito e repentinamente l'esecuzione
09:09senza avere contezza del fatto che è stato fatto opposizione perché appunto il plesso giurisdizionale
09:14nel frattempo non ha ancora emesso il decreto di fissazione dell'udienza,
09:19sarebbe appunto opportuno che l'opponente notificasse prontamente all'avvocato
09:26che ha notificato l'ingiunzione di pagamento il deposito del ricorso,
09:31per quindi per stoppare l'eventuale esecuzione.
09:35In caso poi di opposizione bisognerebbe forse esplicitamente fare un richiamo all'articolo 648,
09:43come per il monotorio puro, che secondo me si potrebbe tranquillamente applicare,
09:49continuare ad applicare.
09:51E infine, sinceramente, bisognerebbe poi togliere, c'è un doppio richiamo alla competenza,
10:01viene riaffermato che si applica limitatamente la controverso di competenza del giudice di pace.
10:08Questo inciso andrebbe tolto perché viene detto due volte.
10:11Proporrei sinceramente la soppressione del 656 ter per due ordini di ragione.
10:19La prima, perché all'articolo 2 si prevede già una delega agli ordini e ai collegi professionali
10:25affinché adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare il comportamento dell'avvocato
10:32che con dolo o colpa grave non verifica la sussistenza dei presupposti previsti per l'emissione
10:37appunto dell'intimazione di pagamento.
10:40E inoltre la responsabilità civile dell'avvocato per errore professionale è già ampiamente
10:47ricompresa nei principi generali in tema di responsabilità professionale.
10:52Quindi non vedo veramente il motivo di esplicitarla ulteriormente.
10:59Io avrei concluso e sono a disposizione di eventuali domande.
11:04Grazie Presidente, ringrazio l'audito per il contributo che ha dato molto preciso, dettagliato
11:22e puntuale.
11:22È molto interessante il suo intervento in merito all'attestazione e quindi un ampliamento
11:26di quelle che sono le competenze dell'avvocato in tal senso.
11:29E anche il discorso che ha fatto per quanto riguarda il ricorso, la necessità di notificarlo
11:33perché praticamente poi ci sarebbe un voto che crea quei problemi che lei ha anticipato.
11:38Mi permetto soltanto di chiedere, prof Risacco, questa cosa.
11:41Siccome vedo che lei è esperto di diritto comparato, lei sa se ci sono in altri paesi
11:46applicazioni di un sistema di procedimento sommario di realizzazione del credito come è
11:52posto in questo disegno di legge o similare, se ci sono i risultati, se mi può dire qualcosa
11:58in questo senso.
11:59Grazie.
11:59Grazie senatrice Lopreiato.
12:01Ci sono altre domande?
12:02Senatrice Stefani.
12:05Sì, grazie presidente.
12:07Una domanda in realtà era, ora oggi noi, cioè noi scusate, l'avvocato che richiede l'emissione
12:15del decreto ingiuntivo prepara anche una nota a spese, cioè vengono liquidate anche le
12:19spese per l'attività svolta.
12:22In questo caso, con questa procedura, in realtà come potrebbe recuperare le spese legali?
12:28Diventano chiaramente un onere a carico dell'istante, perché non vi sarà un provvedimento che
12:36ingiunge il pagamento delle spese.
12:38Chiedo se è della mia stessa opinione, se ritiene che possa esserci una soluzione diversa.
12:43Ci sono altre domande?
12:47Tanti avrei risordito a noi.
12:51Sai che io copio questi aspetti di voi.
12:56Bene, avvocato se riesci a rispondere.
12:58Sì, sì.
12:59Dovrei intervenire?
13:01Allora, quanto riguarda, posso procedere?
13:05Prego, sì sì, prego.
13:06Quando riguarda la prima domanda della senatrice, l'ho previato, ho fatto sinceramente una
13:14indagine che magari mi riservo poi di implementare anche in vista di inviare un testo scritto
13:22contattando colleghi di 13 differenti stati e sinceramente senza passaggio dall'autorità
13:32giudiziaria, ho trovato qualcosa di simile soltanto in Lettonia, non l'ho trovata negli
13:38Stati Uniti, non l'ho trovata in Inghilterra, c'è sempre poi parte stragiudizialmente, ma
13:43c'è sempre poi un passaggio dall'autorità giudiziaria, non c'è in Germania, non c'è
13:50in Francia, non c'è in Spagna, quindi soltanto in Lettonia ho trovato qualcosa di simile, ma
13:59mi riservo di approfondire, forse c'è qualcosa di simile in Croazia.
14:02Per quanto riguarda la domanda della senatrice Stefani, in effetti è previsto che nell'atto
14:13di intimazione sono quantificate le spese e gli onorari e poi l'articolo 3 demanda al
14:20Ministero di adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modifiche
14:26al decreto ministeriale che conosciamo sulle spese, cioè il 55 del 2014. Fondamentalmente
14:32è l'avvocato stesso nell'intimazione che dovrebbe poi quantificare le spese, ora che
14:42l'avvocato sa nella prassi soprattutto, questa si è ridotta con il processo telematico, ma
14:47prima fondamentalmente nel procedimento di recupero del credito eravamo noi avvocati
14:52che scrivevamo anche già il decreto ingiuntivo per il giudice, quindi già mettevamo anche
14:56le spese seguendo perissimamente quelle che erano le tabelle previste dal Ministero ed eventualmente
15:04anche i valori che prevedeva ciascun tribunale, ciascun tribunale ha la tabella per i valori
15:11appunto delle spese legali per i decreti ingiuntivi e quindi semplicemente applicavamo quel valore
15:16lì, quindi non ci vedo una grande… Mi scusi avvocato, c'è un'integrazione da parte
15:22del senatore Zanetti che immagino voglia portarci l'esperienza di Vicenza contro la Lettonia,
15:27vediamo se… No, nel senso collega, nel decreto ingiuntivo, almeno per la mia esperienza
15:36professionale non abbiamo mai indicato le spese legali, le spese legali sono chiamate in
15:42bianco, le legavamo nota spese e il giudice sulla base della nota spese la vistava o meno,
15:50cioè in genere, molto spesso l'importo che il giudice scriveva nel decreto ingiuntivo
15:59era molto spesso più basso rispetto a quello della nota spese che come avvocato avevamo
16:03presentato, ma questo per… Adesso non so se ci siano prassi diverse lungo la penisola
16:08e questo può anche accadere, però almeno per la mia esperienza professionale, di professionista
16:13che ha operato tendenzialmente al centro nord, questo non era.
16:16Assolutamente, anche a Firenze prevalentemente era così, si lasciavano i due spazi vuoti,
16:24delle volte ho visto anche già inserite la richiesta appunto di spesa, però generalmente
16:33appunto sì, si lasciavano i due spazi vuoti, però ci sono appunto le tabelle, quindi non
16:40lo vedrei insuperabile questo ostacolo, si differenzia fondamentalmente pochissimo da quella
16:47che poi era prassi in tribunale e la procedura seguita nei procedimenti monitori pubblici.
16:53Grazie avvocato, ha detto che sta preparando una nota, se ce la fa avere ovviamente ci fa
16:57cosa gradita, la ringraziamo.
17:00Buon lavoro, buona giornata.
17:01Grazie, grazie a lei.
17:02Ora cambiamo argomento, sempre audizioni informali.

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