Categoria
🗞
Novità Trascrizione
00:00Buongiorno a tutti, un caro benvenuto alle colleghe e ai colleghi che ci seguono a distanza
00:17sulla nostra ODC e C Milano TV. Oggi parliamo della procedura di riammissione alla rotamazione
00:26Quater. Come sapete l'Agenzia delle Entrate e Discussioni ha riaperto i termini per aderire
00:32alla nuova finestra della rotamazione Quater per i contribuenti decaduti dal piano agevolato.
00:41C'è appunto questa possibilità di rientrare nel beneficio presentando una domanda online e
00:47scegliendo il pagamento in unica o più soluzioni. Ne parleremo con due autorevolissimi relatori
01:01dell'Agenzia delle Entrate e Discussioni. Per questo saluto e ringrazio il dottor Pasquini,
01:06saluto e ringrazio il dottor Belotti con cui abbiamo già avuto occasione in passato di
01:14confrontarci, usiamo questo termine, di rispolverare e aggiornarci sulle procedure
01:22dell'Agenzia delle Entrate e Discussioni, sulla rotamazione e quindi su argomenti che ogni tanto
01:29hanno qualche criticità e gli autorevolissimi ospiti dell'ordine ci danno gli strumenti per
01:37poter portare avanti le istanze dei nostri clienti. Passo la parola al dottor Pasquini,
01:44Francesco Pasquini, per un indirizzo di salute e il suo intervento. Prego Pasquini.
01:52Grazie dottor Cano. Allora, stato buonasera a tutti e permettetemi di ringraziare la dottoressa
01:57Caradona, il vostro presidente e voi naturalmente che siete presenti, per illustrare insieme al
02:03collega le novità che sono state portate dall'articolo 3 bis del 202, che poi come sapete
02:10bene si è convertito con la legge 15 del 2025. Come ha già detto il dottor Cano, quindi noi
02:20parleremo o stasera della riammissione della DPO Energia Valata Quater. Questo non è il primo
02:26appuntamento che abbiamo, questo è già il terzo appuntamento, che man mano ci vede
02:30i protagonisti insieme a voi, delle modifiche e delle attività che vengono svolte, soprattutto
02:36per la rotomazione delle cartelle. Devo dirvi che per noi questi incontri, questi momenti
02:42di confronto con voi sono importanti e naturalmente ci vedono molto interessati e voi siete in realtÃ
02:54i veri protagonisti di questi incontri che noi facciamo. Devo dire che illustreremo non
02:59soltanto le attività della rotomazione Quater, o meno della riammissione della rotomazione
03:04Quater, ma faremo anche un cenno stasera su quelle che sono le attività che potete svolgere
03:10voi professionisti, ma anche un privato cittadino, con i servizi web che vengono offerti da agenzie
03:16entrante discussioni. Quindi faremo giusto un ricordo di queste attività , quali sono
03:23e come possiamo fare per poterci collegare con noi, avere direttamente un interlocutore.
03:30In questo caso sicuramente agevola l'attività soprattutto dei professionisti, che quindi non
03:36hanno necessità più di venire nei nostri uffici, se no naturalmente per casi particolari
03:40che richiedono la presenza vera e propria, evitano così di venire presso le nostre strutture.
03:47Io devo dire che ringrazio veramente ancora voi e naturalmente la dottoressa Caradonna
03:53per l'opportunità che ci è stata offerta nuovamente per dare qualche input, qualche
03:59indicazione sulle attività che noi svolgiamo. Do passo direttamente alla parola a dottor Canu
04:05per l'inizio dei lavori veri e propri. Grazie mille, grazie a dottor Pasquini. Sì, devo dire
04:10che è utile anche ricordare ai colleghi che sempre di più dobbiamo cercare di utilizzare
04:18tutti gli strumenti per dialogare a distanza con la pubblica amministrazione perché sono
04:23pratici, sono comodi. Io vedo che i colleghi fanno anche fatica a venire tante volte ai nostri
04:29convegni perché preferiscono fare un po' tutto a distanza. Ormai abbiamo questa comoditÃ
04:35perché non sfruttarla. Nel caso dell'agenzia entrata e riscossione, diciamo così, è anzi
04:43un grande strumento perché si viene solo a far la fila di fatto e le situazioni critiche
04:48non sono neanche tanto. Invece con l'agenzia delle entrate è un po' diverso, ma anche lì
04:54dobbiamo cercare di utilizzare sempre di più questi strumenti che comunque poi quando prendiamo
05:00la mano ci danno anche un aiuto, poi lo troviamo comodo. Passo la parola al dottor Belotti
05:06per la sua relazione, ha qualche slide da presentarci e poi entriamo un po' nel merito di quelli
05:12che sono le criticità e i quesiti che sono arrivati all'ordine. Noi abbiamo mandato una
05:18mail a tutti gli iscritti e ai colleghi se avevano quesiti e criticità da suggerirci.
05:24Prego, prego dottor Belotti. Grazie dottor Cano, aggiungo i ringraziamenti che ha già fatto
05:30il dottor Pasquini perché anche per me è occasione di proseguire questi tavoli sul tema della
05:35definizione agevolata e oggi eccoci qua con il discorso della riammissione. Sì, dicevamo
05:42abbiamo preparato delle slide molto semplici che ci aiutano insomma a meglio vedere questo
05:50percorso della riammissione, in particolare per quel che riguarda la fase, i soggetti che
05:58sono interessati a questa riammissione. Quindi tratteremo il perimetro in cui trova applicazione
06:06questa opportunità per coloro che sono decaduti dalla precedente definizione, le modalità di
06:12adesione per questa riammissione e poi vedremo poi gli effetti che scattoisce la domanda a distanza
06:20di riammissione alla definizione agevolata, nonché gli effetti relativi all'eventuale
06:24pagamento della prima o unica rata e mettiamoci anche nel caso in cui non si dovesse versare
06:30o comunque dovesse mancare il versamento di una delle rate del piano che verrà concesso,
06:36che cosa succede? Questo per renderci edotti sull'importanza di mantenere fede a quelle che
06:42sono le indicazioni normative, a quelle che sono le indicazioni che sono riportate sulle
06:46stesse comunicazioni delle somme dovute che verranno recapitate e contribuendo. Il perimetro
06:53quindi, l'ambito applicativo, l'abbiamo detto subito in anteprima, riguarda tutti coloro che
06:58sono decaduti dalla precedente definizione agevolata concessa nel 2023 entro il 31-12-2024.
07:08Per la verità l'ultima rata in scadenza in quest'anno era quella di novembre 2024 e quindi
07:13tutti coloro che sono in corsi nella decadenza, però mancato, insufficiente e certivo versamento
07:20di una delle rate del piano, sono coloro che rientrano in questo perimetro della riammissione.
07:24È molto importante chiarirlo questo perché di fatto quello che c'era stato all'inizio
07:30anno aveva un pochettino creato un po' di confusione su coloro che erano nella possibilitÃ
07:36di presentare per altri carichi piuttosto che nuovi carichi e quant'altro. Invece il decreto
07:40mille proroghe convertito dalla legge 15 ha direttamente circoscritto il perimetro
07:45a questi casi. Soggetti che quindi si sono trovati in una decadenza dovuta o al fatto
07:52che non avesse versato una o più rate dei piano delle comunicazioni insomma dovute, dicevamo
07:58quindi sull'ultima scadenza 30 novembre 2024, ovvero pur avendo versato magari anche le rate
08:05del piano lo hanno fatto con un ritardo rispetto alla data della scadenza, ricordando sempre
08:10che la data indicata dalla norma come scadenza limite per il pagamento della rata usufruisce
08:17di un'agevolazione di 5 giorni che consente di mantenere viva la scadenza, oppure l'importo
08:24è stato versato in una misura inferiore. Ecco, questi soggetti che si trovano in queste condizioni
08:29rientrano nell'ambito. Sono esclusi invece tutti coloro che ahimè alla data del 3012
08:352024 erano in regola con i pagamenti della definizione agevolata Quater e magari tra loro
08:41c'è qualcuno che potrebbe essere in corso nella decadenza e nel corso di quest'anno
08:45con il mancato versamento, il ritardo versamento della data di febbraio, bene questi non possono
08:50rientrare. È importante dire quindi che tutti coloro che hanno effettuato i versamenti
08:55regolarmente fino allo scorso febbraio continuano ad effettuare questi versamenti perché in caso
09:01di decadenza a partire dal primo gennaio 2025 non ci sarà questa opportunità delle
09:07riammissioni. Quindi una volta che si decade dal piano in maniera definitiva non c'è questa
09:12opportunità che invece è stata concessa con questa legge 15 per tutti coloro che erano
09:19decaduti, come dicevamo, nell'anno 2024. Quindi chi è arrivato fino a febbraio a pagare
09:27regolarmente deve essere invitato a proseguire altrettanto regolarmente con i versamenti delle
09:33restanti rate del piano originario. Come aderire? Allora, al pari di quello che era successo
09:42nel 2023, la definizione agevolata deve essere effettuata, la presentazione di distanza, solo
09:48con modalità esclusivamente problematiche. Non sono previste forme diverse e deve essere
09:53fatta tassativamente entro il 30 aprile 2025, data inderogabile. In questo caso la norma non
10:00ha previsto un ulteriore lasso di tempo successivo al 30 aprile, è importante dirlo ed è importante
10:06dire che fino alle ore 23.59 del 30 di aprile, perché poi alcuni casi li abbiamo purtroppo
10:12verificato nella precedente edizione che sono state fatte oltre questo orario e purtroppo
10:17non sono rientrate nel perimetro della definizione. Quindi la riamissione assolutamente deve essere
10:22effettuata entro la scadenza del 30 aprile 2025. La modalità telematica può essere fatta sul
10:29nostro sito, accedendo all'area riservata, hai visto la platea che naturalmente ci sta
10:36assistendo in questo incontro, attraverso l'area intermediaria di Equipro. Chi può accedere
10:42ovviamente sono tutti coloro che sono abilitati con credenziale di agenzie entrate o speed o
10:47carta nazionale servizi, purché come intermediari si sia abilitati ad entrater. Per coloro che non
10:54hanno la delega come intermediario o per i soggetti che sono provvisti della possibilità di accedere
11:00all'area riservata, c'è comunque, al pari di quello che era successo precedentemente, la possibilità di
11:05inserire l'istanza con l'accesso all'area pubblica del nostro sito istituzionale. Che cosa deve essere
11:14indicato nella stanza di riammissione? Sicuramente i carichi che rientrano in quelli che abbiamo detto
11:20essere i piani di definizione oggetto di decadenza. Quindi esattamente e riscosamente quei carichi
11:26devono essere indicati. Insieme ai carichi sarà necessario indicare di quante rate si voglia
11:32beneficiare in questa nuova riammissione. La possibilità di scelta del numero di rate sarÃ
11:38o in unica soluzione con scadenza al 31 di luglio, ovvero in un numero di rate massimo fino a 10 che a
11:45differenza della precedente rottamazione, prevede un importo uguale. Vorrei ricordare
11:51infatti che nella precedente edizione, della prima, chiamiamo la rottamazione 4, quindi la prima
11:56versione, le prime due rate consistevano nella montare complessivo del 20% del totale dovuto,
12:03salvo poi le rate successive essere pari al 5% per ogni rata. Bene, in questo caso la norma ha
12:08concesso verosimilmente una maggiore agevolazione perché di fatto ha reso tutto uguale l'importo
12:14delle rate senza quindi far sostenere come primi i versamenti di importi maggiori rispetto al dovuto.
12:21Pertanto le rate che dovranno essere versate saranno, come dicevamo prima, la prima rata il 31 luglio,
12:25la seconda successiva di pari importo al 30 di novembre e le successive restanti per coloro che
12:31aderissero con numero massimo nei due anni successivi con le scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio,
12:3830 novembre. Per queste scadenze invece ricordo ancora che ci sono i famosi 5 giorni di tolleranza.
12:44Agli importi che sono dovuti a titoli di definizione agevolata sono dovuti anche gli
12:49interessi pari al 2% che sono calcolati a far tempo dal 1 novembre 2023. Questo perché
12:56stiamo appunto parlando di una riammissione che di fatto è una continuazione del precedente
13:01piano di definizione agevolata oggetto di decadenza. Nelle modalità , dicevamo prima, di adesione,
13:08visto la pratica, dicevamo che l'aspetto più principale e importante e che volevo sottolinearlo
13:16in questa sede è che stiamo registrando per tutte le istanze che sono state presentate
13:21una buona percentuale di adesione attraverso l'area riservata da parte soprattutto degli
13:27intermediari. Questo ci fa molto piacere. Si parla di una percentuale superiore al 90% di
13:33coloro che stanno inserendo le istanze da quando si è attivato il portale per la presentazione
13:38di istanze 11 di marzo, oltre il 90% sta avvenendo attraverso l'area riservata. E
13:45quindi per l'area riservata, giusto un riepilogo veloce per capire i vari passaggi che sono richiesti,
13:52l'intermediario una volta che è entrato, oltre che poter effettuare la presentazione eventualmente
13:57di un'istanza per se stesso, quindi a genere per conto proprio, ha la possibilità di agire
14:01come intermediario andando a selezionare il codice fiscale dei soggetti che hanno conferito
14:07mandate in carica. Una volta selezionato si apre una maschera su cui, come ha anticipato
14:14il tuo Pasquini, vorrei soffermarmi un attimo. Di fatto l'accesso alla maschera iniziale dei
14:21servizi che sono a disposizione nell'area riservata del cittadino, ma in questo caso soprattutto
14:26l'intermediario è una cosiddetta pivot, un tableau de bord, perché di fatto in questa
14:32sezione abbiamo tutti i servizi che, come lo stesso Torcano diceva, sono assolutamente
14:40di ausilio e da utilizzare preferibilmente da parte degli intermediari perché si possono
14:45fare svariate operazioni. Abbiamo la sezione dei servizi della situazione debitoria, laddove
14:52è possibile verificare la situazione debitoria complessiva a livello nazionale del soggetto,
14:56ma entrando anche nel dettaglio di questa situazione debitoria, perché si possono vedere
15:00quali possono essere i singoli carichi che possono essere oggetto di un'azione procedurale,
15:06piuttosto che di una ratizzazione in corso, piuttosto che di una definizione, ma soprattutto
15:09entrare anche nel dettaglio di quelli che possono essere i tributi, i pagamenti che sono
15:13stati effettuati e nella stessa sezione anche effettuare eventualmente i pagamenti online.
15:19A fianco lo vediamo, c'è anche una sezione dei servizi RAPID adesso, dove per i carichi
15:25oggetto di ratizzazione, per importi fino a 120 mila Euro, è possibile fare la ratizzazione
15:31in seduta stante, quindi in autonomia vengono ratizzati i carichi. Non sono previste la ratizzazione
15:37nei casi in cui gli importi delle singole cartelle possono essere superiori a 120 mila Euro, per
15:41i quali è necessario invece seguire una procedura di presentazione attraverso il supporto documentale,
15:47ovvero il sistema potrebbe inibire anche importi inferiore a 120 mila laddove gli stessi carichi
15:53possono non essere oggetto di dilazione. Possiamo per esempio riferire a precedenti documenti
15:58che sono stati oggetto di una decadenza da un precedente piano di ratizzazione concesso
16:02dopo il 16 luglio del 2022 e come è noto non sono più dilazionabili. Vi è poi il servizio
16:10della richiesta di sostensione, la sostensione legale, ovvero una sostensione ai sensi della
16:15legge 228 laddove il contribuente fosse nelle condizioni a fronte di un documento esattoriale
16:21ricevuto di presentare questa istanza laddove c'è un pagamento avvenuto in data antecedente
16:27alla formazione del ruolo, ovvero ci fosse una prescrizione intervenuta ante iscrizione
16:32del ruolo, ovvero una sostensione emessa dall'autorità giudiziaria o un provvedimento
16:36di sgrado che non risulta acquisito sui sistemi dell'agente di scossione. Attraverso questa
16:42sezione quindi è possibile presentarla direttamente. Vi è poi una sezione dedicata ai servizi dei
16:47documenti, ovvero dove reperire tutta una serie di documenti che riguardano quel singolo
16:52contribuente, ovvero lo stesso intermediario, relativi a piani di ratizzazione concessi
16:58con relativi bollettini, quindi immediata disponibilità dei modi che dovessero servire, piuttosto che
17:03anche le precedenti comunicazioni o quelle che saranno le comunicazioni che successivamente
17:07verranno concesse a titolo di riammissione della definizione agevolata. Ultima sezione
17:12riguarda la sezione degli appuntamenti dei contatti. Ecco, questo è altrettanto un servizio
17:18importantissimo che come agenzia di tratto di scossione ci piace sottolineare e stiamo
17:23vedendo comunque sempre più un maggioroso, che è quello della possibilità di effettuare
17:29degli appuntamenti in collegamento web e quindi online con gli operatori dell'agente
17:35della discussione attraverso la pronostazione da questo servizio sull'area riservata. Quindi
17:40gli intermediari possono, una volta che hanno ricevuto un incarico in conferimento, prendere
17:44l'appuntamento proprio accedendo a questa sezione, selezionando di fatto il giorno e l'orario
17:50che si ritiene più opportuno tra quelli disponibili per avere un contatto con i nostri operatori.
17:56Si potranno effettuare tutte le operazioni che ho anche descritto attraverso questi servizi
18:02con esclusione del servizio di casa, ma tutto il resto può essere fatto. Anche dalla semplice
18:07formazione più banale è assolutamente conveniente utilizzare questo servizio perché di fatto
18:12non abbiamo né portelli che sono incasati da pratiche piuttosto che semplici o veloci,
18:19né tantomeno abbiamo il disagio per gli intermediari di doversi recchiare presso i nostri portelli.
18:24In questa sezione c'è poi anche la possibilità attraverso un forno dedicato di poter avanzare
18:29anche dei così più specifici, piuttosto che avanzare altre tipologie di richieste molto
18:34più semplici, proprio in quest'area dei contatti. L'altro servizio, che è quello di cui stiamo
18:39invece trattando in questo momento, riguarda proprio la presentazione della definizione
18:43agevolata, in questo caso la riammissione. Quindi cliccando su questo servizio il sistema
18:49ci propone, vedete evidenziato, qual è la tipologia che in questo momento dobbiamo
18:54utilizzare per presentare l'istanza di riammissione, ovvero proprio questo servizio centrale di
19:00riammissione. Una volta cliccato questo servizio il sistema evidenzia quel codice fiscale che
19:06è stato precedentemente selezionato in fase di ingresso. Chiaramente controlliamo che effettivamente
19:11stiamo operando per il soggetto per il quale intendo proporre istanze di definizione
19:16agevolata in pian missione e cosa utile è che una volta che ho individuato il codice
19:21fiscale, essendo automatico, riconoscimento ed identificativo del soggetto, il sistema
19:25gli propone già tutta una serie di dati che sono precompilati, sto parlando dei dati
19:29inagrafici del contribuente, quindi con i suoi dati di residenza. Quello che invece viene
19:36richiesto a livello di inserimento da parte di un intermediario o di colui che accede direttamente
19:40nella riservata è specificatamente l'indirizzo del domicilio a cui deve essere spedita la
19:47comunicazione delle somme dovute con relativi bollettini di pagamento. Questo potrebbe essere
19:51un indirizzo fisico o in alternativa un indirizzo PEC. Chiaramente si privilegia laddove c'è
19:58la possibilità di un indirizzo PEC, ciò per generare minore criticità nella consegna mirata
20:05diretta e anche tutta intestiva rispetto a una raccomandata da effettuarsi all'indirizzo
20:10fisico che ha indicato. Vi è poi da indicare un indirizzo mail. Attenzione, su questo indirizzo
20:15mail precisiamo che non è un indirizzo di post elettronica certificata, anzi non deve
20:19essere di post elettronica certificata perché è l'indirizzo al quale il sistema trasmetterÃ
20:25la comunicazione di avvenuta presa in carico dell'istanza che è stata presentata con attribuzione
20:29quindi del protocollo e della relativa ricevuta. Fatto questo tipo di operazione, l'area riservata
20:37ci consente in automatico, quindi senza necessità di porsi la domanda di quali sono i miei carichi
20:43che rientrono nella riammissione, di presentare tutti quei documenti che sono ricomprese in tutte
20:49le comunicazioni di somme della definizione agevolata quater concessa presentemente e decaduta
20:55entro il 31-12 che possono essere oggetto di riammissione. Qui vi è la possibilità di
21:01fare una selezione unica attraverso un comando che è quello di selezionare tutti i documenti
21:07oppure vi è la possibilità anche di selezionare dei singoli documenti perché potrebbe esserci
21:12l'esigenza di limitare la riammissione a particolari comunicazioni o determinati documenti che sono
21:20contenuti in determinati comunicazioni. Se invece si opta per tutta la posizione con un
21:24semplici clic vengono evidenziati e selezionati tutti i documenti. Selezionati i documenti
21:29e pertanto non resta che indicare il numero delle rate di cui si vuole riemporrire in fase
21:34di riammissione, dicevamo prima la soluzione o rata unica con scadenza 31 luglio oppure
21:40nel numero massimo di rate pari a 10 o ancora se si volesse un numero di rate intermedio occorre
21:46indicare la voce specifica specificando il numero delle rate da richiedere. Infine si
21:54arriva a una fase conclusiva in cui c'è un riepilogo di tutti quelli che sono stati i dati inseriti
21:59dall'intermediario nonché tutti i documenti che sono stati selezionati o con un'unica soluzione
22:04o scientemente ciascun documento alla volta, a quel punto non resta che dare due o tre consenti.
22:12Ovvero, innanzitutto come era già successo per le precedenti edizioni, bisogna dichiarare
22:18se per quei carichi che sono stati inseriti come richieste di ammissione vi sono o meno
22:23dei giudizi pendenti. Quindi dichiarare che non vi sono o se vi sono la rinuncia agli stessi.
22:28Infine, dopo aver legato la dichiarazione di volersi avvalere della riammissione, perché
22:35questa è una, ricordiamo che non è un obbligo per il contribuente, ma è una facoltà , quindi
22:40è una richiesta che deve essere fatta di riammissione, nonché per il trattamento dei
22:44dati si arriva così all'atto conclusivo della conferma dell'inserimento dell'istanza.
22:49Il sistema ricorda che a quell'indirizzo mail che abbiamo precedentemente indicato verrÃ
22:55trasmessa una comunicazione in cui l'agente a riscorsione comunica il protocollo assegnato
23:00all'istanza, nonché la ricevuta dell'avvenuta presentazione. Quindi di fatto viene completata
23:07la fase di presentazione dell'istanza di riammissione. Per i soggetti che di fatto non
23:13hanno la possibilità di accedere alla riservata o eventualmente intermediari che non hanno ricevuto
23:19la delega da parte dei propri assistiti, vi è la possibilità , come dicevo prima, di
23:24effettuare lo stesso inserimento in area pubblica, la differenza rispetto alla riservata è che
23:28c'è la necessità di dover indicare scientemente quali sono i documenti oggetto della riammissione,
23:33quindi indicare il numero della comunicazione e il numero dei documenti. Questi andranno inseriti
23:38manualmente da parte degli utenti che operano nell'area pubblica. Pertanto, oltre a questa
23:46signalazione, sarà necessario anche identificarsi quello che invece veniva fatto in automatica
23:51nella riservata, per cui sarà da aggiungere la documentazione identificativa che consiste
23:57nella copia del documento di identità del soggetto che intende valersi della riammissione, nonché
24:02dell'eventuale delegato, insieme ad una dichiarazione, dichiarazione di riammissione alla definizione
24:09agevolata. Questo modello di dichiarazione è presente nella stessa pagina dell'area pubblica
24:15che lo troverete appunto, si troverrà all'interno di quella sezione, deve essere utilizzato
24:20quel modello. Lo dico perché in alcuni casi abbiamo ricevuto, a fine giorni scorsi, richieste
24:26di riammissione con dichiarazioni diverse da quelle che sono previste nell'area pubblica,
24:34nel forum dell'area pubblica. Pertanto, completata l'operazione con questa fase identificativa,
24:39ci sarà la necessità , prima di ottenere la ricevuta, quindi la conferma della presentazione,
24:46di una verifica da parte dell'agente di scorsione della correttezza della documentazione. Una
24:50volta che l'agente di scorsione va ad apurare la documentazione corretta, attraverso un sistema
24:55automatico di mail, perverrà sempre alla mail indicata, non posto certificata, il messaggio
25:03finale che l'istanza risulta regolarmente presa in carico dall'agente di scorsione con
25:08relativa ricevuta. Va da sé che in caso di rifiuto sarà necessario ripresentare e ripare
25:13quindi tutta la procedura nell'area pubblica, mediante di nuovo la presentazione dei documenti
25:18che debbano essere corretti. Tutto questo entro il 30 di aprile. Che cosa succede nell'immediato
25:26una volta che si è presentata l'istanza di riammissione e quindi una volta che si è
25:31ottenuta la ricevuta della vota presentazione per quei carichi, esattamente si hanno gli
25:38stessi effetti che si sono ottenuti nella presentazione della rottamazione 4, ovvero
25:43sono sospesi i temi di prescrizione di decadenza, non possono essere iscritti nuove azioni cautelari,
25:50quindi nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche, fatto salvo che resteranno ovviamente in essere
25:56quelle che precedentemente alla data di riammissione risultavano già essere stati iscritti. Non
26:03sarà possibile per l'agente di discussione avviare nuove procedure o proseguire quelle
26:08che sono state nel frattempo avviate, le stesse saranno sospese, fatta eccezione per quelle
26:14procedure che si trovano in stato avanzato, ovvero che si è già tenuto il primo in campo.
26:19Quelle proseguiranno comunque a prescindere dalla presentazione di l'istanza. Una volta presentata
26:25l'istanza si è considerati anche dal punto di vista del rilascio DURC in posizione regolare,
26:32quindi si potrà ottenere regolarmente il DURC, in sede di verifica di regolità fiscale
26:39i carichi definibili quindi non saranno considerati, pertanto si otterrà il documento di regolitÃ
26:45fiscale. Il contribuente peraltro non è considerato uno dei clienti ai fini dell'eventuale rimborsi
26:50di cui l'articolo 28 per il DPR 602. Le cose importanti non saranno considerati questi
26:57carichi ai fini delle verifiche dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione per
27:01importi superiore di 5 mila euro di cui è l'articolo 48 bis sempre del DPR 602. Ci sono
27:08casi in cui nel frattempo i contribuenti che erano decaduti dall'automazione quater possono
27:14aver presentato la distanza di ratizzazione di quei carichi oggetti di definizione. Questo perché
27:19ricordiamo la rotamazione quater rispetto alle precedenti edizioni non ha precluso la
27:24possibilità del contribuente decaduto da una rotamazione di presentare nuovamente un'istanza
27:29di ratizzazione. Bene, tutti coloro che si sono trovati in questa condizione all'atto
27:33della presentazione dell'istanza di riammissione per quei carichi che quindi sono ricompresi
27:37in un piano di ratazione mensile concesso ai sensi dell'articolo 19, tutte le scadente fino
27:43al 31 luglio saranno oggetto di sostenzione. Alla data del 31 luglio, come era successo per la
27:49precedente edizione, questi piani di ratizzazione saranno oggetto di rievoca automatica da parte
27:54dell'agente di riscossione. Fatto ciò, a questo punto abbiamo un'altra scadenza che
28:02la legge 15 ha previsto dopo quella del 30 di aprile, che è quella del 30 di giugno,
28:08è la data limite entro cui l'agente di riscossione deve trasmettere ai contribuenti la comunicazione
28:13delle somme dovute. La comunicazione riporterà importi oggetto della ratizzazione, rata unica
28:20che sia, piuttosto che il numero dei rate massimo che è stato richiesto o intrammezzo il numero
28:25di rate recentemente richieste, con le relative date delle scadenze entro cui effettuare il
28:31versamento delle rate, con l'utilizzo ovviamente dei moduli di pagamento che anch'essi saranno
28:36allegati. La comunicazione delle somme dovute è disponibile nella riservata, vi avevo fatto
28:42vedere proprio il discorso dell'area documentale, lì si potrà anche reperire in qualsiasi
28:47momento la comunicazione delle somme dovute. Nella stessa sezione sarà possibile anche
28:51recuperare eventualmente le comunicazioni delle somme dovute della rottamazione 4 per coloro
28:56che volessero vedere nell'area pubblica, per poi andare nell'area pubblica, quali sono i documenti
29:01da poter inserire. Per coloro che invece non hanno la possibilità di accedere all'area
29:07riservata, quindi intermediari che non sono stati delegati o semplicemente soggetti che
29:12non hanno le credenziali di accesso, c'è comunque la possibilità di recuperare la copia della
29:17comunicazione delle somme dovute attraverso un appoggiato servizio disponibile sempre nell'area
29:21pubblica del sito. L'importo della comunicazione delle somme dovute sarà l'importo che verrÃ
29:29calcolato alla data dell'elaborazione del piano, quindi verosimilmente nel mese di giugno
29:34che terrà conto di quelli che sono stati più diversamente e che nel mentre sono stati
29:38effettuati, perché ricordiamo che la decadenza dal piano di rottamazione 4 ha comportato
29:44normativamente il ripristino di quelli che erano gli importi oggetto di definizione, ovvero
29:49di agevolazione che erano sopra tasse di interesse da un archiessore che di fatto sono
29:54nuovamente dovuti e quindi gli eventuali pagamenti che sono stati fatti da contribuenti
29:59successivamente alla decadenza intervenuta, questi sono stati imputati a titolo di acconto,
30:04quindi omnicompressivi di eventuali sopra tasse e di interesse che rispetto alla comunicazione
30:10delle somme dovute in origine erano stati esclusi, ma questo per chiarire che la comunicazione
30:15quindi delle somme terrà comunque conto dei versamenti che nel mentre sono stati effettuati.
30:23Successivamente al 30 giugno abbiamo un'ulteriore scadenza che è quella della prima rata, ovvero
30:27unica rata del 31 luglio dentro quale occorre effettuare necessariamente il versamento, pena
30:33come dicevamo prima la decadenza perché o rata unica o comunque una rata versata a ritardo
30:39determina la decadenza. Allora che cosa succede però se si paga regolarmente? Beh allora innanzitutto
30:45si ottiene l'estinzione di quelle procedure esecutive che erano state precedentemente sospese
30:50in sede di presentazione di distanza, fatto eccezione, per quelle che dicevamo avevano avuto
30:55il primo incanto positivo che proseguiranno nel mentre. Si potrà ottenere la sospensione
31:02del fermo nel caso in cui ci sia il pagamento della prima rata, ovvero se la prima rata corrisponde
31:08esattamente all'unica rata, quindi scelta unica rata del piano, in questo caso si potrÃ
31:12ottenere la cancellazione del fermo amministrativo che era stato precedentemente iscritto alla data
31:18di presentazione. Nel caso di ipoteche col pagamento della prima rata si possono ottenere
31:22e delle stessi si possono ottenere delle riduzioni della restrizione o tantomeno se rata unica
31:27o al termine del pagamento di tutto il piano della comunicazione somme dovute si potrÃ
31:32ottenere la cancellazione definitiva del provvedimento di istruzione apotecaria. Questo nel momento
31:38in cui viene effettuato il pagamento. Ma cosa succede a questo punto se invece non c'è il pagamento
31:44della prima o unica rata, ovvero saltiamo una delle rate successive del piano? Beh, così
31:49come era successo per la rotamazione quater, la definizione giurata perderà i suoi effetti.
31:55Per gli effetti quindi dell'agevolazione, pertanto gli importi torneranno a essere dovuti
32:01per quelli che erano originalmente dovuti, quindi omnicomprensivi, di sopratasse di interesse
32:05e l'agenzia dell'entrata di discussione tornerà a proseguire quell'attività di recupero
32:10del debito attraverso l'avvio di innovazione, ovvero nel caso in cui eravamo sospeso ad esempio
32:17il primo amministrativo verrà revocata quella sospensione per ripristinare quindi l'azione
32:22cautelare che era stata interrotta. Vengono riattivati quei ignoramenti che nel frattempo
32:28erano stati sospesi per i pagamenti rateali di piano di comunicazione, proseguirà su tutto
32:34il debito, quindi residuo, l'avvio di innovazioni da parte dell'agenzia dell'attrata di discussione
32:39e riprenderanno anche i termini di prescrizione e di decadenza. Ma questo vuole essere comunque
32:47sempre un ancor di salvataggio, siccome la legge 15 non è altro che un clone di quello
32:53che è l'articolo 1 della legge 197, non ha precluso anche in questo caso la possibilitÃ
32:58di rateizzare i debiti che sono decaduti nuovamente in questa fase di riammissione della distinzione
33:05allevolata. Gli stessi quindi potranno essere oggetto di una nuova rateizzazione con l'esclusione
33:10di quei carichi che eventualmente erano stati oggetto di precedenti rateazioni chieste dal
33:1716 luglio 2022 e decadute prima della presentazione dell'istanza o di distinzione allevolata, ovvero
33:24di riammissione. Quelli resteranno non rateizzati. Tutti gli altri invece potranno essere richiesti
33:30in rateizzazione per effetto appunto della, come diciamo prima, della disposizione clonistica
33:36della legge 197 che non ha precluso questa facoltà dei contribuenti. Questa è stata una
33:42brevissima panoramica quindi di questa fase che replica sostanzialmente i passaggi giÃ
33:49registri con la rottamazione Quater con, ripeto, la specificità della casistica di specie che è
33:57solo esclusivamente su cartelli documenti oggetto di precedente decadenza. Dottor Cano, la presentazione,
34:05come dicevo, semplici slide, è completa. Speriamo di essere stati abbastanza esaustivi,
34:10poi noi come sa siamo semplici. Completa, esaustiva e rapidissima, devo dire che non poteva essere
34:16più chiaro davvero. Passiamo ai quesiti? Ho qualche quesito che ci è arrivato dai colleghi.
34:22Allora il primo è un contribuente a un piano di rateazione in corso che include cartelle
34:29rottamabili, l'acquistanza scade il 30 aprile, e cartelle non rottamabili. Aderendo alla riammissione,
34:37è considerato che l'agente della riscossione comunicherà le somme solo il 30 giugno? Cosa
34:43succede ai piani in corso? È preferibile continuare a pagare oltre il 30 aprile in rate
34:49mensili? È tenuto a chiedere un nuovo piano di rateazione? O sarà l'agente della riscossione
34:56a espungere in automatico le cartelle rottamabili e inviare al contribuente il nuovo piano di rateizzazione
35:02per le posizioni residue? Allora, Torcano, rispondo io a questa domanda. Abbiamo visto
35:10che la legge 15 del 2025 in pratica ha ripreso tutto quello che erano le attività che c'erano
35:18già state precedentemente con la 197 del 2022. Quindi in questo caso sono sospesi fino alla
35:26scadenza del pagamento della prima rata, della definizione agevolata, tutte quelle parti,
35:33tutte quelle somme che erano state oggetto di dilazioni precedenti. Viene a dire anche
35:39che naturalmente qui non vengono ricomprese, come chiedeva giustamente la domanda, quelle
35:44che non erano rientrate nella definizione agevolata. Quindi in quel caso se ci fossero la concomitanza
35:51all'interno della rateazione di più posizioni per cui una parte vengono messe nella definizione
35:57agevolata che è stata richiesta nuovamente, una parte invece non era possibile rottamare,
36:07allora in questo caso quelle dovranno essere, dovranno continuare a essere pagate. Come fare
36:13per pagare? Il nostro consiglio in questo caso è abbastanza complesso, almeno nella prima
36:17fase e quindi è conveniente provvedere a recarsi presso i notte sportelli ed eseguire
36:23lì i pagamenti, perché lì andrà considerata la richiesta di definizione nuova che è stata
36:29fatta e bisognerà quindi in qualche modo ricalcolare al momento l'importo esatto. Questo
36:36non succederà dopo una certa scadenza, come stava dicendo già il collega, come l'ha illustrato
36:41nel slide la situazione, cioè dopo il 31 luglio c'è la decadenza automatica e quindi in questo
36:49caso tutte quelle parti di dilazioni, tutte quelle rateazioni che avranno in parte rientrate
36:57nella quarta e in parte no, verranno ricalcolate in automatico dal concessionario e in questo
37:02caso verranno rifatti i piani di rateazione. Sarà possibile in quel momento quindi richiedere
37:08da parte del contribuente o del professionista, nuovamente i bollettini di pagamento che potranno
37:15però essere anche scaricati direttamente dai sistemi automatizzati che abbiamo visto.
37:23Benissimo. Il secondo quesito è, un collega ci dice, ho un dubbio per la modalità di presentazione
37:32della domanda di riammissione. Ha anche fatto, si è messo in contatto con l'agenzia delle entrate
37:40in discussione ma non ha avuto diciamo risposte concordi. Il cliente aveva più cartelle, ha presentato
37:48più piani di rateazione nel 23. Per cercare di rispettarli però sapeva di avere qualche problema
37:58quindi ha diviso le rateizzazioni e due piani sono decaduti perché ha pagato con 15 giorni
38:06di ritardo per un totale di 8 cartelle di cui 5 comprese nel primo e 3 nel secondo piano
38:12appunto di rateazione decaduto. Il sito dell'agenzia di entrate in discussione nell'area
38:19riammissioni presenta correttamente l'elenco delle 8 cartelle decadute. Il problema si pone
38:25su come presentare la riammissione ovvero se è obbligatorio presentare una sola domanda
38:31comprensiva di 8 cartelle oppure se è obbligatorio ripresentare gli stessi due piani 5 più 3 o
38:40se si è liberi di scegliere. Il cliente vorrebbe anche in questo caso distinguere le due domande
38:47una con 5 cartelle e l'altra con 3. Si chiede se è errato e come si potrà risolvere.
38:55Allora intanto diciamo subito per chiarire e per dare anche un sostegno a quello che ha già fatto
39:01forse probabilmente il cliente del vostro professionista che va bene come ha fatto, ha agito in maniera
39:11corretta, va bene farlo in questa maniera. Però devo dirvi anche che è possibile per il contribuente
39:19o il professionista delegato rivedere in qualche misura la modalità con cui viene richiesto il
39:26nuovo piano di rotamazione. Quindi ha la facoltà in questa sede di modificare in più o in meno
39:34naturalmente le posizioni che erano state già chieste precedentemente. Vedrete poi che c'è proprio
39:42un'indicazione specifica se si vuole addirittura aumentare o diminuire o raggruppare insieme le varie
39:49definizioni. È possibile e comunque ha agito in maniera assolutamente corretta. Benissimo. La terza
39:58domanda. L'istanza di riammissione viene ritenuta valida dall'agenzia, dall'entrata in discussione
40:05anche se non vengono inserite tutte le cartelle che facevano parte del provvedimento di rotamazione
40:12decaduto? Se ne vuole abbandonare qualcuna insomma. Sì certo. In parte abbiamo disposto già con quella
40:19precedente. Noi in effetti non c'è un'obbligatorietà di ripetere in maniera identica la precedente
40:26richiesta di definizione. Quindi poi il contribuente, il professionista, può decidere di aderire alla
40:32riammissione in tutto e in parte delle cartelle per le quali ricorrevano questi presupposti ed era stata
40:37richiesta quindi precedente per sua facoltà decidere eventualmente di non riproporne alcune.
40:44Bene. Le domande erano queste. Dall'intervento del dottor Belotti avremo sicuramente chiarito molti
40:53altri dubbi ai colleghi. Ringrazio ancora il dottor Francesco Pasquini, direttore dell'agenzia
41:04d'entrata in discussione della regione Lombardia, il dottor Andrea Belotti funzionario della stessa
41:10agenzia d'entrata in discussione. Ringrazio tutti i colleghi che ci hanno seguito, le colleghe che
41:17sono state in ascolto sulla nostra televisione e vi rimando ad un prossimo appuntamento sulla
41:24nostra ODC e C Milano TV. Grazie a tutti. Grazie anche a voi. Arrivederci.