PERMESSI DI SOGGIORNO_ PROROGA AL 31.07.2021
  • 3 anni fa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine
di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nonche' la
vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni
pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine,
le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione
della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi,
ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga
alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di
lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale,
introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche
attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al
comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a
condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed
imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza, nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza
connessa al COVID -19.»;
b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite
le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da
COVID-19».
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,
relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le
seguenti: «e del lavoro agile»;
b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sos
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