IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE (2021)
  • 3 anni fa
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione
Quando viene rilasciato?
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato quando, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore non sia titolare di un contratto di lavoro ma risulti invece iscritto nelle liste di collocamento.

Quindi, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.

Cosa deve fare lo straniero?
Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, deve presentarsi, entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l’impiego e rendere dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Lo straniero che perde il posto di lavoro potrà essere iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno o in ogni caso per tutta la durata delle prestazioni di sostegno al reddito, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione.

Lo studente straniero e il permesso di soggiorno per attesa occupazione
Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio ha diritto alla conversione di detto titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di I o di II livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nelle liste di collocamento per un periodo non superiore a dodici mesi, e può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

L’erogazione di prestazioni di sostegno al reddito
Alle condizioni previste, lo straniero iscritto nell’elenco anagrafico del centro per l’Impiego potrà usufruire dell’indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni di sostegno al reddito previste alla pari dei cittadini italiani e comunitari.
- consulta la scheda pratica - Indennità di disoccupazione NASpI

Il soggiorno in Italia
Il lavoratore straniero iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego ha diritto a rimanere in Italia oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Durata
La Questura competente, alla scadenza del permesso di soggiorno, rilascia un permesso per attesa occupazione per una durata non inferiore ad un anno (Circolare del Ministero dell’Interno n. 40579 del 03/10/2016).

Le modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha portato ad un anno la durata del permesso per attesa occupazione (in precedenza la durata era di 6 mesi) ha introdotto anche una disp
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